SEGNALAZIONI (D.LGS. 24/2023)
F.LLI SACLA’ SPA, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione ed in linea con quanto dalle best practices internazionali, ha adottato la procedura “whistleblowing” per la gestione delle segnalazioni.
Contestualmente, abbiamo implementato questo portale informatico per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione affidando il servizio a Lumina Fiduciaria SPA, Società Fiduciaria che opera su autorizzazione ottenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) come stabilito dalla Legge 1966/39.
Il decreto definisce “persona segnalante” la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo
I soggetti “segnalanti”, tutelati dal decreto, sono:
Le tutele previste per il soggetto segnalante si applicano anche:
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione; il decreto indica talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alla definizione di ritorsione, e stabilisce misure e condizioni per la protezione dei segnalanti.
La tutela opera altresì:
Il decreto definisce “segnalazione” la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle “violazioni“, definite quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2) condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione;
3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’allegato al decreto o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al decreto relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’unione europea (art 325 TFUE);
5) atti e omissioni riguardanti (art 26, par 2 TFUE) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di Concorrenza, Aiuti di Stato, Imposte sulle società.
6) atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni UE di cui ai punti 3,4 e 5.
Il decreto definisce “ritorsione” qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante), nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell’identità dei soggetti coinvolti e per la sicurezza del trattamento.
Per maggiori approfondimenti, scarica il PDF Privacy Lumina Fiduciaria
La segnalazione può essere effettuata utilizzando l’apposito canale web raggiungibile all’indirizzo www.WB24.it il quale consente sia segnalazioni scritte che verbali.
Il portale dopo una prima registrazione consente di caricare la propria segnalazione e consultare in seguito l’andamento della pratica.
ACCEDI A WWW.WB24.IT PER FARE LA TUA SEGNALAZIONE
La normativa “whistleblowing” riconosce il diritto alle tutele del segnalante qualsiasi sia il mezzo di comunicazione previlegiando espressamente il canale informatico.
La società ha predisposto il canale informatico di segnalazione al fine di garantire l’anonimato del segnalante.
Eventuali segnalazioni fatte a soggetti differenti da Lumina Fiduciaria o effettuate con altri canali (es mail, PEC, posta ordinaria, telefono) per loro natura non sono idonei a garantire l’anonimato del segnalante.
Tutti i soggetti coinvolti tratteranno comunque la segnalazione con la massima cura e secondo quanto disposto dalla normativa.
Eventuali segnalazioni fatte a soggetti non preposti e pertanto formati a gestire segnalazioni whistleblowing potrebbero compromettere l’anonimato e rendere impossibile per la società garantire i diritti del segnalante.
Il processo di segnalazione viene gestito in completo outsourcing da Lumina Fiduciaria SPA Società Fiduciaria che opera su autorizzazione ottenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) come stabilito dalla Legge 1966/39.
Lumina Fiduciaria raccoglie le segnalazioni attraverso l’apposito portale www.WB24.it il quale attraverso la tecnologia della criptazione scinde l’anagrafica del segnalante della segnalazione.
La segnalazione verrà pertanto trattata in modo completamente anonimo secondo la normativa del “whistleblowing” mentre l’anagrafica del segnalante verrà conservata e secretata dalla società fiduciaria ed accessibile solo negli specifici casi previsti dalla legge.
Entro sette giorni dalla data di ricezione Lumina Fiduciaria rilascia un “avviso di ricevimento”
La “segnalazione” in forma anonima vene trasmessa immediatamente all’ufficio preposto dell’azienda segnalata.
Nel caso specifico la segnalazione viene trasmessa ai seguenti soggetti
* a seconda del modello organizzativo dell’azienda oggetto della segnalazione
Entro il termine perentorio di 3 mesi dell’avviso di ricevimento il segnalante deve perentoriamente ricevere l’esito della segnalazione.
Il segnalante potrà consultare “avviso di ricevimento” l’esito della segnalazione ed eventuali comunicazioni provenienti dall’azienda accedendo in maniera anonima al sito www.WB24.it
La normativa di “whistleblowing” consente al segnalante di effettuare una segnalazione esterna direttamente all’ANAC (autorità nazionale anticorruzione) https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing nel caso in cui:
La normativa di “whistleblowing” consente al segnalante di effettuare una divulgazione pubblica.
Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il legislatore tiene naturalmente conto dell’evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.
La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.
Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni: